# NASpI: requisiti, importo, durata e come fare domanda
La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) è l'indennità mensile che spetta ai lavoratori dipendenti che perdono involontariamente il lavoro. Sostituisce la vecchia indennità di disoccupazione ASpI dal 2015 e oggi rappresenta lo strumento principale di sostegno al reddito in Italia. Capire come funziona, quanto si riceve e quando scade è fondamentale per non perdere il sussidio.
Chi ha diritto alla NASpI
Non tutti i disoccupati hanno accesso automatico all'indennità. La legge prevede tre condizioni cumulative:
- Stato di disoccupazione involontaria: licenziamento, scadenza di contratto a termine, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale nell'ambito della procedura obbligatoria di conciliazione (art. 7 L. 604/1966).
- Almeno 13 settimane di contributi versati nei quattro anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro.
- 30 giorni di lavoro effettivo (anche non continuativi) nei 12 mesi precedenti la cessazione.
Non hanno diritto alla NASpI:
- Lavoratori autonomi e liberi professionisti
- Dipendenti pubblici a tempo indeterminato
- Chi si dimette volontariamente senza giusta causa (salvo genitori con figli fino a 3 anni)
- Lavoratori agricoli a tempo determinato (coperti da indennità specifica)
- Chi ha maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata
Quanto si riceve: calcolo dell'importo
L'importo mensile della NASpI si calcola sulla retribuzione imponibile degli ultimi quattro anni, divisa per il numero di settimane contributive e moltiplicata per 4,33.
Formula base:
Retribuzione media settimanale = (retribuzioni 4 anni) / (settimane contributive)
Importo mensile grezzo = retribuzione media settimanale x 4,33
Poi si applicano le soglie INPS aggiornate:
| Retribuzione media settimanale | Percentuale applicata |
|---|---|
| Fino a 1.352,19 euro (soglia 2026) | 75% |
| Oltre la soglia | 75% + 25% sulla parte eccedente |
Tetto massimo 2026: 1.550,42 euro mensili lordi (importo soggetto ad aggiornamento annuale INPS con rivalutazione ISTAT).
Riduzione progressiva: dal quinto mese di fruizione, l'importo si riduce del 3% ogni mese. Chi ha più di 55 anni vede la riduzione partire dall'ottavo mese.
Esempio pratico: un lavoratore con retribuzione media settimanale di 600 euro riceve il 75%, ovvero 450 euro settimanali lordi, che moltiplicati per 4,33 danno circa 1.948 euro lordi mensili. Poiché supera il tetto, l'importo viene capped a 1.550,42 euro.
Durata del sussidio
La durata della NASpI dipende dalle settimane di contribuzione versate negli ultimi quattro anni:
Regola: la NASpI dura la metà delle settimane contributive degli ultimi quattro anni.
| Settimane contribute (4 anni) | Durata NASpI |
|---|---|
| 26 settimane | 13 settimane (3 mesi) |
| 52 settimane | 26 settimane (6 mesi) |
| 104 settimane | 52 settimane (12 mesi) |
| 156 settimane o più | 78 settimane (18 mesi) – durata massima |
La durata massima è di 24 mesi per i lavoratori che hanno perso il lavoro dopo i 55 anni, introdotta dalla revisione normativa. Attenzione: questa durata estesa non è automatica, dipende sempre dal numero effettivo di contributi versati.
Come fare domanda: procedura passo per passo
La domanda si presenta esclusivamente all'INPS entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il mancato rispetto del termine non fa decadere il diritto, ma riduce la decorrenza del beneficio.
Canali disponibili:
- Online sul portale INPS con SPID, CIE o CNS
- Patronato (come UIL Varese): il patronato ITAL UIL presenta la domanda gratuitamente per conto del lavoratore
- CAF convenzionati per alcune pratiche collegate
Documenti necessari:
- Codice fiscale
- IBAN del conto corrente intestato al richiedente
- Lettera di licenziamento o comunicazione di fine contratto
- Eventuale documentazione sulle dimissioni per giusta causa
Tempistica di pagamento: l'INPS liquida il primo rateo generalmente entro 30-60 giorni dall'approvazione della domanda. I pagamenti successivi sono mensili, intorno al 15 di ogni mese.
Decorrenza e il periodo di mancato preavviso
Un aspetto spesso sottovalutato: se il datore di lavoro non ha rispettato il preavviso contrattuale, la NASpI non decorre immediatamente dalla data di cessazione ma viene posticipata di tanti giorni quanti corrispondono all'indennità sostitutiva del preavviso ricevuta.
Esempio: contratto con 30 giorni di preavviso, non lavorati ma pagati. La NASpI partirà dal 31° giorno dopo la fine del contratto.
Obblighi del beneficiario
Ricevere la NASpI non è un diritto incondizionato. Il lavoratore deve rispettare precisi obblighi pena la sospensione o decadenza del beneficio:
Obblighi principali:
- Registrarsi come disoccupato presso il Centro per l'Impiego (CPI) entro i termini previsti
- Partecipare alle convocazioni del CPI e alle iniziative di orientamento e formazione
- Comunicare all'INPS qualsiasi variazione del reddito o della condizione lavorativa
- Non superare determinate soglie di reddito da lavoro autonomo o dipendente
Cosa sospende la NASpI:
- Ripresa di lavoro subordinato con contratto inferiore a 6 mesi (la NASpI viene sospesa, non cancellata)
- Malattia o maternità (il sussidio può continuare con adeguamento)
Cosa fa decadere la NASpI:
- Raggiungimento dei requisiti pensionistici
- Rifiuto ingiustificato di un'offerta di lavoro congrua
- Mancata partecipazione senza giustificato motivo alle convocazioni del CPI
NASpI e lavoro autonomo: la compatibilità
Dal 2022 la normativa consente di cumulare parzialmente la NASpI con redditi da lavoro autonomo, entro precisi limiti:
| Reddito annuo da lavoro autonomo | Effetto sulla NASpI |
|---|---|
| Fino a 4.800 euro | NASpI compatibile, obbligo di comunicazione entro 30 giorni dall'inizio attività |
| Oltre 4.800 euro | Decadenza della NASpI |
In caso di apertura di partita IVA durante il periodo di NASpI, il lavoratore deve comunicarlo all'INPS entro 30 giorni. Se il reddito stimato supera il limite, la NASpI viene revocata. Se rimane sotto soglia, il sussidio viene ridotto di un importo pari all'80% del reddito previsto.
Frontalieri e NASpI: specificità per Varese
La provincia di Varese conta circa 50.000 lavoratori frontalieri che operano in Svizzera. I frontalieri non hanno diritto alla NASpI italiana in senso tradizionale perché contribuiscono al sistema previdenziale elvetico (AVS/AI).
Tuttavia, esiste una specifica indennità di disoccupazione per frontalieri, coordinata tra Italia e Svizzera in base all'Accordo bilaterale del 1974 (con successivi aggiornamenti). Il frontaliere che perde il lavoro in Svizzera:
- Presenta domanda all'INPS della propria residenza in Italia
- Riceve un'indennità calcolata sull'ultimo salario svizzero percepito
- Deve iscriversi al Centro per l'Impiego italiano
Per i frontalieri di Varese, lo sportello UIL locale è un punto di riferimento specifico per questo tipo di domanda, data la complessità della normativa transfrontaliera.
NASpI e NASPI per apprendisti e contratti a termine
Apprendisti: hanno diritto alla NASpI se il contratto non viene confermato alla scadenza del periodo di apprendistato. Il requisito contributivo si calcola normalmente.
Contratti a termine: alla scadenza naturale del contratto il lavoratore matura il diritto alla NASpI, a condizione che nei quattro anni precedenti abbia accumulato almeno 13 settimane contributive. Con contratti brevi e ripetuti, spesso il diritto si accumula nel tempo.
Differenze tra NASpI e DIS-COLL
La DIS-COLL è l'equivalente della NASpI per collaboratori coordinati e continuativi, dottorandi e assegnisti di ricerca. Le principali differenze:
| Caratteristica | NASpI | DIS-COLL |
|---|---|---|
| Destinatari | Lavoratori dipendenti | Co.co.co, dottorandi, assegnisti |
| Base calcolo | Retribuzione imponibile | Reddito imponibile |
| Durata massima | 24 mesi | 12 mesi |
| Riduzione mensile | 3% dal 5° mese | 3% dal 4° mese |
| Requisito contributivo | 13 settimane / 30 giorni | 1 mese nel periodo di riferimento |
